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Dichiarazione di successione con testamento, la procedura da seguire

19/11/2019 Autore: idealista

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un quesito riguardante la dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento, vediamo quanto specificato.

Nella fattispecie, l’interpello si riferiva al caso di una persona deceduta dopo aver disposto del suo patrimonio mediante testamento pubblico, con il quale ha previsto che l'eventuale capitale residuo giacente, più il ricavato della vendita dell'abitazione, del garage, del negozio e di un monolocale venga diviso in tre parti uguali tra altrettanti eredi.

Nello stesso testamento ha nominato gli esecutori testamentati, i quali dovranno agire congiuntamente e ha disposto che la vendita, se non fatta da lei in vita, dovrà essere fatta dagli esecutori testamentari.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, con l'apertura della successione, al momento della morte, si opera la separazione dei diritti dal loro titolare, con la trasmissione degli stessi ad altri soggetti (eredi e/o legatari), escluso quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.

Per quanto di interesse, si trasmettono anche i diritti patrimoniali immobiliari sui beni di cui il de cuius è titolare al momento della morte. In presenza di beni immobili nell'attivo dell'eredità, come nel caso in oggetto, Pagina 2 di 4 sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e dell'autoliquidazione delle relative imposte ipotecaria e catastale (cfr art. 11 del D.Lgs. 347 del 90).

Posto che l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, sarà tenuto al pagamento dell'imposta di successione. La fattispecie in esame configura, infatti, un legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i sui effetti in capo ai legatari solo successivamente all'alienazione degli immobili a carico dell'esecutore testamentario (Cfr. Cass n. 2708 del 1992).

Infatti, quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita e la relativa imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Dlgs n. 346 del 31.10.1990.

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