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Impianto fotovoltaico: è necessario accatastarlo ?

06/05/2019 Autore: casagency immobiliare

Impianto fotovoltaico: è necessario accatastarlo?

 

Tante ancora le domande sugli impianti fotovoltaici, soluzione sempre più utilizzata dall'utenza. In particolare le incertezze che sorgono sono sull'accatastamento di questo genere di intervento. A dissipare ogni dubbio è proprio una circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E nella quale si chiarisce che a partire dal primo gennaio 2016 non sussiste più l'obbligo di accatastare le installazioni fotovoltaiche come unità immobiliari autonome, in quanto possono venire assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili. La circolare chiarisce però che i pannelli fotovoltaici vanno esclusi dalla stima, a eccezione di quelli integrati nella struttura (presenti sui tetti o fissati alle pareti).

Per quanto riguarda la dichiarazione in catasto delle nuove realizzazioni, l'Agenzia delle Entrate osserva in via preliminare che “di norma, un qualsiasi cespite immobiliare, costituito dall’area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l’impianto produttivo di energia è dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente quando ordinariamente si riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. Mentre l’autonomia reddituale, per gli impianti in questione, è ordinariamente verificata, l’autonomia funzionale va tecnicamente riscontrata, verificando gli elementi che ne caratterizzano la delimitazione, l’ordinaria accessibilità, ecc.

Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), ovvero l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare”.

Va spiegato infatti che, di norma, sia il lastrico solare sia il tetto su cui si erge l'impianto dev'essere dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente per via della sua autonomia funzionale e reddituale. Gli impianti fotovoltaici dichiaratai autonomamente in catasto comprendono quindi: gli elementi strutturali quali solaio e la copertura su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici; gli eventuali locali tecnici che ospitano  i sistemi di controllo e trasformazione e gli impianti a terra. Le installazioni di impianti fotovoltaici realizzate sugli edifici o nelle zone limitrofe sono considerate unità immobiliari assimilate agli edifici nei quali vengono posti e quindi NON vanno accatastate come unità autonome. E' invece necessaria la dichiarazione di variazione, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare, nel caso in cui l'importo incrementi il valore capitale dell'immobile di almeno il 15%.

Quindi si può dire che se l’impianto è installato sopra un edificio o su aree censite al catasto urbano o di pertinenza comune, si deve rivalutare la rendita di tutto l’immobile se il valore dell’impianto fa aumentare del 15% quello dello stesso immobile, altrimenti nessuna azione aggiuntiva è richiesta. Un impianto fotovoltaico con potenza nominale inferiore a 3 kW, e va prestata attenzione alla parola nominale, ovvero quella massima teorica, installato ad uso esclusivo di una singola abitazione non richiede accatastamento e nemmeno la riqualificazione dell’immobile stesso.

Ricordiamo che la quota di 3 kW non è casuale, ma è quella dei contatori ad uso comune delle case degli italiani. In caso di palazzine con più famiglie, o nei condomini, si deve fare un semplice calcolo: la potenza complessiva nominale di tutto l’impianto fotovoltaico va divisa per il numero delle unità ad esso collegate ed il numero ricavato deve essere inferiore a 3. In questo caso, vale la regola sopra riportata per gli impianti di potenza inferiore ai 3 kW.

 

 

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