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APE: tutto quello che c'è da sapere sulla prestazione energetica di un immobile

APE: tutto quello che c'è da sapere sulla prestazione energetica di un immobile

30/05/2018 Autore: agenzia immobiliare casagency

APE: tutto quello che c'è da sapere sulla prestazione energetica di un immobile

 

La legge parla chiaro: è obbligatorio dotare case, ville, appartamenti, edifici, unità immobiliari dell'attestato di prestazione energetica  (APE) sin dal momento in cui il bene viene messo in vendita.

La normativa europea, recepita dall’Italia nel 2009, stabilisce infatti otto classi che dipendono dal rendimento energetico dell’abitazione.

La classe energetica degli edifici  ci permette di capire quanto una struttura sia virtuosa dal punto di vista energetico. La classificazione delle abitazioni è stata realizzata proprio per assegnare gli edifici a delle classi ben precise in base alle caratteristiche che li rendono confortevoli dal punto di vista abitativo e sufficienti dal punto di vista del risparmio di energia. Le varie classi ci permettono di capire se una struttura è a basso consumo energetico. La suddivisione avviene sulla base delle lettere dell'alfabeto, su una scala che classifica i consumi in ordine crescente, a partire dalla classe A4, fino alla G, per un totale di 10 classi. La classificazione energetica serve dunque a stabilire quanto consuma un edificio, o meglio, a valutare, sulla base delle sue caratteristiche strutturali, degli infissi, del fabbisogno stimato, etc, quale impatto ha sull'ambiente in termini di consumi.

La legge stabilisce inoltre che è obbligatorio indicare la certificazione energetica (ACE)  nell’annuncio immobiliare. Nello specifico la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente o dell'unità immobiliare."

La legge quindi obbliga su ogni annuncio di vendita effettuato con qualsiasi mezzo (internet, cartellonistica, giornali, etc) ad inserire l'indice di prestazione energetica (Epgl), valore che si ottiene dall'attestato di prestazione energetica (APE). L'obiettivo è quello di informare l'acquirente delle caratteristiche energetiche dell'immobile, rendendo il consumo per il riscaldamento, per il raffrecamento e per l'acqua calda sanitaria un elemento di valutazione e valorizzazione immobiliare. Minore è il consumo dell'immobile e maggiore sarà il suo valore sul mercato immobiliare. Bisogna inserire l'Epgl per annunci di vendita, permuta e tutti i casi in cui è presente un trasferimento a titolo oneroso.

Anche in caso di affitto è obbligatorio inserire nell'annuncio l'indice di prestazione.

 Va inserita anche per annunci di immobili privi di riscaldamento, come le case al mare, la case storiche o le case senza caldaia. Il metodo di calcolo prevista dalla normativa permette di calcolare l'indice anche in questo caso. Mentre possono evitare questo obbligo i fabbricati isolati, senza impianti e con una superficie minore di 50mq.

L'annuncio di vendita dell'immobile deve contenere l'indice di prestazione energetica e la classe ma va anche scritto l' EPgl (Indice di prestazione energetica globale): valore dato dal consumo per riscaldamento invernale e produzione di acqua calda.

 In caso di vendita, al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario

Nell'atto notarile va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato circa la prestazione energetica dell'immobile. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto

Per i non adempienti le conseguenze sono particolarmente onerose: se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

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